Statuto dell’associazione di promozione sociale

“CORREREAPERDIFIATO”

 

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’associazione denominata “Correreaperdifiato”, in seguito chiamata per brevità “Associazione”, con sede legale a Gualdo Tadino provincia di Perugia in Via Andrea Costa.

L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione si configura quale “Associazione di Promozione Sociale”.

L’associazione è disciplinata, oltre che dalla legge 383/2000, dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative, quali filiali, rappresentanze ed agenzie, anche altrove, e trasferita la sede legale nell’ambito dello stesso Comune, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

 

Art. 2 – Scopi

L’associazione svolge attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi ed ha per scopo ed oggetto sociale:

  • promuovere e curare la sensibilizzazione sulle problematiche inerenti la Fibrosi Cistica;
  • favorire il miglioramento dell’assistenza socio-sanitaria e promuovere i contatti tra soggetti affetti da tale patologia;
  • stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e di volontariato, Cooperative ed Associazioni ritenute utili per il conseguimento dei fini statutari;
  • creare una rete sociale promuovendo occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
  • collaborare con tutte le realtà sociali presenti sul territorio allo scopo di allargare la comprensione del disagio e nel contempo contribuire ad affrontare e superare le cause che stanno alla base dei processi di emarginazione che coinvolgono un numero sempre maggiore di soggetti;
  • intervenire in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti,
  • mettere in atto interventi di sostegno psico-sociale in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare,
  • formare persone per collaborare con coloro che sono in stato di necessità;
  • essere punto di riferimento che offra un primo sostegno ed aiuto in situazioni di difficoltà;
  • promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla condizione delle persone in svantaggio sociale;
  • stimolare un maggiore e soprattutto più qualificato e coordinato impegno degli enti locali e delle strutture pubbliche e private allo scopo di rendere sempre più efficaci le risposte alle domande e nel contempo favorire l’integrazione e la nascita di nuove risorse per le persone con gravi patologie;
  • promuovere, diffondere, svolgere e partecipare ad attività socio culturali;
  • promuovere e diffondere pratiche di auto- mutuo- aiuto;
  • raccogliere fondi e beni d’ogni genere, anche organizzando campagne di solidarietà;
  • stampare e divulgare materiale d’informazione, bollettini, documenti, pubblicazioni, periodici, giornali, newsletter, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, produrre audiovisivi e tutto quanto concerne gli scopi dell’associazione;
  • curare iniziative quali seminari, conferenze, incontri, manifestazioni di divulgazione e informazione sui problemi di patologie invalidanti;
  • promuovere ed attuare progetti di formazione e di cooperazione anche internazionale;
  • realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, stages, workshop con lo scopo di diffondere i suoi scopi sociali e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell’associazione;
  • organizzare, senza alcun fine di lucro e purché non siano in contrasto con gli scopi dell’associazione, ogni tipo di attività culturale, formativa, sportiva e ricreativa, anche in forme consortili con altre Associazioni ed Enti;
  • sviluppare l’associazionismo ed il volontariato allargando, sia in termini geografici che di contenuti ed iniziative il campo di azione; creando e consolidando scambi collaborativi; allacciando una rete di rapporti con altre associazioni culturali presenti nel nostro ed in altri territori;
  • collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, istituti universitari, enti locali, nazionali e sovra-nazionali per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;
  • promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

 

Art. 3 – Soci

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l’Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni, senza distinzione di età e discriminazione di sesso, hanno pari diritto di voto nell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

 

Art. 4 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L’ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la conseguente deliberazione devono avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci.

Contro il diniego all’iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci che decide sull’argomento nella prima riunione convocata.

I soci cessano di appartenere all’Associazione:

– per dimissioni volontarie;

– per decesso;

– per esclusione.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le decisioni dell’Assemblea dei soci e del Collegio dei garanti sono definitive ed inappellabili.

 

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico dell’esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

– di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa e dell’eventuale contributo) e di votare direttamente o per delega;

– di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

– ad osservare le norme ed i principi della legge 383/2000, le norme del presente statuto, dell’eventuale regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;

– a versare il contributo stabilito dal Consiglio direttivo;

– a svolgere le attività preventivamente concordate;

– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative (e dell’eventuale contributo) hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

 

Art. 6 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

* acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio,

* lasciti e donazioni con destinazione vincolata,

* sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

  1. a) quote e contributi degli associati;
  2. b) eredità, donazioni e legati;
  3. c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche connesse al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
  10. j) rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto.

 

Art. 7 – Rendiconto

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L’Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 30 novembre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E’ vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione.

 

Art. 8 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

* il Presidente,

* il Consiglio direttivo,

* l’Assemblea dei Soci

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

– Collegio dei revisori;

– Collegio dei garanti.

 

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante principale dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali e dell’eventuale contributo come determinati dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell’Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro certo dell’avvenuta comunicazione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea in seconda convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– Eleggere il Consiglio direttivo;

– Approvare l’eventuale regolamento di amministrazione;

– Approvare il rendiconto economico e l’eventuale documento di programmazione economica;

– Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione;

– Approvare la relazione annuale sulle attività;

– Approvare i verbali delle proprie sedute;

– Eleggere il Collegio dei revisori, se previsto;

– Eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

Art. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo.

Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

* predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

* eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione;

* formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

* elaborare il rendiconto economico;

* elaborare il programma di attività da realizzare e l’eventuale documento di programmazione economica;

* stabilire l’importo della quota annuale e dell’eventuale contributo da versare da parte dei soci.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e dell’eventuale contributo.

 

Art. 11 – Durata e rinnovo del Consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell’Assemblea dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

 

Art. 12 – Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.

 

Art. 13 – Adunanze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna durante l’anno per l’elaborazione del rendiconto economico e per l’eventuale predisposizione del documento di programmazione economica; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro certo dell’avvenuta comunicazione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

 

Art. 14 – Deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all’amministrazione dell’Associazione.

 

Art. 15 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell’Associazione.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

 

Art. 16 – Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

  1. a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci;
  2. b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
  3. c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  4. d) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;
  5. e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
  6. f) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
  7. g) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

 

Art.17 – Collegio dei revisori

L’assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre membri anche soci ma al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redigere apposita relazione da allegare al rendiconto.

Per l’assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’Associazione.

 

Art.18- Collegio dei garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre membri.

I componenti del Collegio durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

 

Art. 19 – Modifica dello statuto e scioglimento dell’Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi dell’Associazione o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione possono essere proposti dal Consiglio direttivo e approvati, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 

Art. 20 – Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 .